I contratti telematici

14.05.2012 13:10

Negli ultimi anni sta crescendo in modo esponenziale l’utilizzo della rete, da parte degli operatori commerciali, al fine di creare un mercato unico per la commercializzazione di beni e servizi senza limiti territoriali e temporali. Da qui nasce l’e-commerce o commercio elettronico. Ovviamente, questo scambio di beni e servizi necessita di regole certe e della possibilità, per gli utenti, di utilizzare la propria autonomia contrattuale anche attraverso i nuovi mezzi che la tecnologia ci ha e ci sta fornendo.

Fatta questa premessa, analizziamo cosa si intenda per contratto telematico, ovvero quel contratto concluso grazie alla trasmissione di dati tra due o più computer (o, comunque, altri strumenti informatici) connessi tra loro, anche senza l’ausilio del web, e dove i soggetti siano necessariamente assenti fisicamente, poiché, per tale fattispecie contrattuale, occorre che la comunicazione tra i soggetti avvenga esclusivamente tramite l’interfaccia diretta rappresentata dall’utilizzo dello strumento informatico.

Tuttavia, la velocità con cui viaggia l’evoluzione tecnologia accostata alla staticità con cui muta il diritto, ha creato e crea diverse problematiche intorno a tale fattispecie contrattuale. Risulta infatti difficile l’individuazione del luogo e del tempo della conclusione dell’accordo telematico e questo genera dubbi e perplessità sul diritto da applicare. In Italia, al fine di sopperire a tale discrepanza, si è cercato di dare una risposta attraverso il decreto legislativo 70/2003, attuativo della direttiva europea 2000/31/CE, e mediante un’interpretazione evolutiva del nostro codice civile. Possiamo quindi dire che gli accordi telematici possono formarsi secondo diverse modalità, a secondo dello schema, già esistente all’interno del c.c., in cui si intercala l’accordo stesso. Avremo così un accordo telematico che potrà identificarsi come:

  • Schema classico (proposta/accettazione).
  • Offerta al pubblico.
  • Invito a proporre.
  • Comportamento concludente.
  • Contratto con obbligazioni del solo proponente.

Invece, il d. lgs. 70/2003, negli artt. 12 e 13, detta alcune regole di carattere generale per i soli contratti per adesione o di massa. Per quanto concerne l’art. 12, esso sancisce:

  • Quali siano le informazioni minime che devono essere comunicate prima che il destinatario inoltri il proprio ordine. Tali obblighi pre-negoziali rientrano nell’ambito della buona fede e risultano inderogabili per i consumatori e derogabili se le parti non sono consumatori.

Dall’art. 13 si evince invece che:

  • Le norme sulla conclusione del contratto si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica;
  • Salvo diverso accordo delle parti non costituite dai consumatori, il prestatore deve, senza ritardo e per via telematica, avvertire della ricevuta dell’ordine del destinatario e riassumere un riepilogo delle condizioni contrattuali;
  • L’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi (c.d. presunzione di conoscenza);

Dalle regole di carattere generale dettate dal decreto in esame e da quanto discende dall’interpretazione evolutiva del codice, possiamo affermare che:

  • Il contratto, salvo casi particolari, è concluso quando l’accettazione dell’oblato giunge all’indirizzo del proponente.
  • La ricevuta dell’ordine del destinatario è un mero strumento informatico post-negoziale.

Esaminando meglio questa tipologia di accordi, si evidenzia che i negozi  conclusi per via telematica possono essere distinti in due grandi categorie: “contratti chiusi”, cioè quando la conclusione dell’accordo avviene all’interno di una comunità ristretta e caratterizzata dalla conoscenza reciproca dei soggetti che vi prendono parte, oppure “contratti aperti”, ovvero mediante una rete di telecomunicazione pubblica ed accessibile da più soggetti. Nel primo caso parleremo di commercio elettronico di tipo convenzionale, che ha luogo tra imprenditori e società commerciali, nel secondo caso saremo nell’ambito del commercio elettronico su internet, che ha luogo, prevalentemente, fra imprese e consumatori. I primi rientrano nel c.d. “commercio elettronico di tipo convenzionale”, utilizzato, prevalentemente, per i contratti fra imprenditori e società commerciali; i secondi, invece, fanno parte del “commercio elettronico su internet”, utilizzato, primariamente, per i contratti fra imprese e consumatori.

Compiuta questa prima distinzione, bisogna evidenziare che gli accordi conclusi tramite internet possono essere classificati in base ai soggetti che vi prendono parte. I più importanti sono: i contratti B2B (business to business), cioè i contratti conclusi fra le imprese nell’esercizio della loro funzione imprenditoriale e che possono essere compiuti o tra un’impresa ed i propri fornitori oppure nei rapporti che un’impresa detiene con clienti professionali (ovvero altre imprese). I contratti B2C (business to consumer) sono quei contratti conclusi fra le imprese ed i consumatori per la vendita o l’assistenza. La materia della tutela del consumatore, soprattutto con riguardo ai contratti stipulati al di fuori degli esercizi commerciali che producono spesso un effetto sorpresa ai danni del consumatore, ha avuto una profonda evoluzione ed è stata percepita da tale fattispecie contrattuale. Per tali categorie di accordi, sia a livello europeo che nazionale, infatti, è previsto il riconoscimento di un diritto di ripensamento e di recesso del consumatore colpito dall’effetto sorpresa o da un’insufficiente mediazione dei relativi effetti del contratto. Inoltre vi è la previsione di una inefficacia per tutte quelle clausole che comprimono la libertà di scelta e le possibilità di tutela per tali categorie di contratti. Infine abbiamo: i contratti B2A (business to administration) in cui si regolano i rapporti ed i servizi intercorrenti fra P.A., cittadini ed imprese e il fenomeno sempre più discusso e crescente dei contratti P2P (peer to peer) ovvero lo scambio di beni e servizi realizzati direttamente da e tra privati.

 

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Claudio Salvatore Casile

Nome: Claudio Salvatore Casile

Cittadinanza: Italiana

Nato a: Melito Porto Salvo (RC)

Nato il: 17/03/1978

Residente a: Reggio di Calabria

Laureato in: Giurisprudenza (V.O.)

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